Garante privacy, 120 giorni per contestare: resta il nodo dei tempi delle sanzioni
Il termine entro cui il Garante per la protezione dei dati personali può notificare una contestazion 2026-9-23 10:46:4 Author: www.cybersecurity360.it(查看原文) 阅读量:3 收藏

Il termine entro cui il Garante per la protezione dei dati personali può notificare una contestazione, e quello entro cui può adottare una sanzione, sono tornati al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori dopo che la Prima Sezione civile della Cassazione ha depositato, a distanza di poche settimane l’una dall’altra, tre sentenze sullo stesso tema: la n. 22791 del 6 luglio 2026, e le gemelle n. 24861 e n. 24862, entrambe del 31 agosto 2026.

Non è la prima volta che la Cassazione si esprime su questo nodo. Già le sentenze n. 18583 del 2025 e n. 984 del 2026 avevano affrontato la distinzione tra la fase investigativa del procedimento e quella propriamente sanzionatoria. Le tre pronunce del 2026 hanno riacceso il dibattito sul significato pratico di questa distinzione, al punto da generare, nelle settimane successive, letture pubbliche che su alcuni punti divergono in modo netto, come mostra il confronto tra un intervento del segretario generale del Garante, Luigi Montuori, e un’analisi critica pubblicata dall’Istituto Italiano Privacy.

Per orientare il lettore in un terreno tecnico come questo, conviene approfondire una delle tre pronunce, la n. 22791/2026, leggendola insieme al precedente della Corte Costituzionale che essa stessa richiama a più riprese, la n. 151 del 2021. Dal confronto diretto tra questi due testi emerge già un quadro sufficientemente chiaro per capire cosa distingue il termine per contestare una violazione dal termine, ancora privo di una risposta legislativa certa, per deciderla.

Il fatto

Il tema è squisitamente processualcivilistico, ma comprendere la vicenda concreta aiuta a leggere con maggiore chiarezza il ragionamento della Corte sui termini, che altrimenti rischierebbe di restare un esercizio astratto.

La vicenda nasce da un procedimento sanzionatorio avviato a seguito di un reclamo. Due persone, figli di un uomo condannato per gravi reati, lamentavano la diffusione dei propri dati personali in un libro dedicato a quella vicenda giudiziaria, pubblicato da una casa editrice. Il reclamo era stato presentato al Garante il 27 maggio 2021. L’Autorità aveva comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio il 23 novembre dello stesso anno, per poi notificare il provvedimento conclusivo, con una sanzione pecuniaria, soltanto nel marzo 2023.

La casa editrice aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Milano, sostenendo che era trascorso un tempo eccessivo dal deposito del reclamo, tale da far decadere il potere sanzionatorio del Garante. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo che il termine annuale previsto per la decisione sul reclamo tutelasse solo l’interesse del reclamante a una risposta rapida, e non anche quello dell’autore delle violazioni contestate.

Di conseguenza, secondo il giudice di merito, il potere sanzionatorio restava regolato unicamente dalla prescrizione quinquennale prevista dalla legge generale sulle sanzioni amministrative.

Contro questa lettura la casa editrice era arrivata in Cassazione con due motivi di ricorso. Il primo, quello che qui interessa, sosteneva che il procedimento di reclamo e quello sanzionatorio fossero in realtà lo stesso procedimento, sicché il superamento del termine annuale per il primo avrebbe dovuto travolgere anche il secondo.

La ricorrente osservava, inoltre, che il sistema della legge 689 del 1981, privo di un termine di decadenza per l’irrogazione della sanzione, non fosse comparabile con quello del Codice privacy, che invece prevede esplicitamente un termine per la chiusura del procedimento di reclamo.

Il ragionamento della Corte sulla decadenza legata al reclamo

Rispondendo al primo motivo di ricorso, la Cassazione parte da una premessa di metodo. Sulla natura dei termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti, osserva la Corte, non esiste un orientamento uniforme, anche perché il quadro normativo cambia da un’Autorità all’altra.

Prima di affrontare il caso specifico del Garante privacy, la sentenza ripercorre quindi la struttura generale del procedimento sanzionatorio disegnato dalla legge 689 del 1981, che si articola in una fase istruttoria, senza termine perentorio di conclusione, e in una fase successiva alla contestazione, quest’ultima aperta dalla notifica dell’illecito e chiusa dall’ordinanza-ingiunzione o dall’archiviazione.

Per questa seconda fase la legge generale non prevede alcun termine di decadenza, lasciando come unico argine la prescrizione quinquennale.

Fatta questa premessa, la Corte affronta il cuore della questione. Il procedimento che porta all’adozione dei provvedimenti sanzionatori, spiega la sentenza, non è un sub-procedimento del reclamo, ma un procedimento amministrativo autonomo e distinto.

Lo dimostra la stessa struttura dell’articolo 166 del Codice privacy, che disciplina la possibilità di avviare il procedimento sanzionatorio sia a seguito di reclamo, sia d’iniziativa del Garante nell’esercizio dei propri poteri d’indagine.

Lo conferma anche il regolamento interno dell’Autorità, che prevede l’apertura di questo procedimento come uno sbocco possibile ma non necessitato dell’esame del reclamo, quando quest’ultimo non si sia già concluso con altre forme.

La distinzione, per la Corte, ha un fondamento anche funzionale. Il reclamo serve a tutelare l’interesse individuale del segnalante a una risposta tempestiva sulla propria istanza, un interesse per cui esiste peraltro un rimedio autonomo, la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario in caso di inerzia del Garante oltre i termini previsti.

Il potere sanzionatorio, al contrario, risponde a un interesse pubblico diverso, quello della deterrenza e del corretto funzionamento del sistema di protezione dei dati, che prescinde dalla posizione del singolo reclamante.

La sentenza lo illustra proprio con il caso concreto: i due fratelli, nel loro reclamo, non avevano chiesto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma la cessazione della diffusione dei propri dati e la loro cancellazione. La sanzione, quando arriva, è quindi l’esito di un procedimento ulteriore rispetto a quello attivato dal reclamo, anche se ne trae origine.

Da questa autonomia strutturale discende la conclusione sul primo motivo di ricorso. Il termine annuale per la decisione sul reclamo, per quanto possa discutersi sulla sua natura perentoria o meno, riguarda esclusivamente quel procedimento.

Il suo eventuale superamento non si riflette sul tempo a disposizione del Garante per l’esercizio del potere sanzionatorio, che resta governato da una disciplina propria e autonoma.

Il termine di 120 giorni, cosa dice davvero la sentenza

Esaurita la questione del reclamo, la Cassazione passa a un punto che nel ricorso era stato sollevato solo in una memoria depositata in prossimità della decisione, richiamando un precedente della stessa sezione: quello del termine di 120 giorni previsto dall’allegato B del regolamento del Garante n. 2 del 2019.

La ricorrente, su questo punto, sosteneva che il provvedimento sanzionatorio era intervenuto ben oltre quel termine, calcolato a partire dalla contestazione delle violazioni.

La Corte respinge questa lettura in modo netto. Il termine di 120 giorni, si legge nella sentenza, non è il termine entro cui il Garante deve emettere la sanzione a partire dalla contestazione, ma è il termine entro cui il Garante deve notificare la contestazione stessa. E questo termine decorre non dal primo momento in cui l’Autorità viene a conoscenza di elementi grezzi sui fatti, ma dal momento dell’accertamento definitivo della violazione, un accertamento che richiede la capacità concreta di valutare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito sulla base di quanto raccolto, da apprezzare secondo criteri di ragionevolezza e congruità. Si tratta quindi, conclude la Corte, di un termine endoprocedimentale e non di un termine finale.

Su questo passaggio la sentenza condivide esplicitamente la lettura già adottata dal giudice di merito, il Tribunale di Milano, che aveva ricostruito la procedura di contestazione del Garante proprio in questi termini, distinguendo l’accertamento definitivo dalla semplice acquisizione della notizia.

Vale la pena segnalare un dettaglio che aiuta a inquadrare correttamente il peso di questo passaggio. La Corte aggiunge, subito dopo, un’osservazione che ne ridimensiona in parte la portata pratica nel caso concreto: il fatto che il procedimento sanzionatorio nasca da un reclamo consente comunque di considerare il rispetto del termine di dodici mesi previsto per il reclamo come un parametro utile per valutare la ragionevolezza del momento in cui la violazione può dirsi accertata.

In altre parole, pur non essendo quel termine vincolante per la fase sanzionatoria, resta un riferimento di cui il giudice può tenere conto nel valutare se l’accertamento sia stato compiuto in tempi ragionevoli.

Il vuoto normativo sul termine finale e il richiamo alla Corte Costituzionale

Chiarito il perimetro del termine di 120 giorni, la sentenza affronta la questione più delicata, quella che il ricorso non aveva posto in termini così espliciti ma che la Corte ritiene comunque necessario sviluppare: esiste, per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione finale, un termine di decadenza autonomo rispetto alla prescrizione quinquennale?

La Cassazione riconosce apertamente la tensione in gioco. Da un lato, scrive, l’interesse del destinatario a una posizione giuridica certa richiederebbe un termine finale per l’adozione del provvedimento. Dall’altro, questa esigenza va bilanciata con la tutela dell’interesse pubblico al buon andamento dell’azione amministrativa e, in chiave europea, con l’effettività del sistema, per evitare che violazioni della disciplina privacy restino di fatto impunite per ragioni puramente formali.

È qui che la sentenza richiama per esteso la pronuncia della Corte Costituzionale n. 151 del 2021, di cui riproduce ampi passaggi argomentativi. Quella pronuncia nasceva da una questione sollevata dal Tribunale di Venezia sulla legge generale in materia di sanzioni amministrative, la 689 del 1981, che disciplina il procedimento sanzionatorio in due fasi distinte, una istruttoria e una decisoria, senza prevedere per quest’ultima alcun termine di conclusione diverso dalla prescrizione quinquennale.

La Consulta, esaminando quella lacuna, aveva riconosciuto in modo netto che la sola prescrizione quinquennale, per la sua ampiezza e per il fatto di essere soggetta a interruzione, non basta a garantire la certezza della posizione dell’incolpato né l’effettività del suo diritto di difesa, che richiederebbero invece una contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione.

La Corte era arrivata a definire quella lacuna legislativa un “anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione”, sollecitando un intervento del legislatore.

Ciò nonostante, la Consulta aveva dichiarato la questione inammissibile, non fondata nel merito. La ragione sta nel fatto che colmare quella lacuna avrebbe richiesto una scelta discrezionale, l’individuazione di un termine specifico e delle sue eventuali modulazioni, che spetta al legislatore e non al giudice delle leggi.

La Cassazione fa proprio questo stesso schema argomentativo, applicandolo al caso del Garante privacy. Riconosce che il sistema attuale, fondato sulla sola prescrizione quinquennale per la fase successiva alla contestazione, presenta la stessa criticità già segnalata dalla Consulta nel 2021. Ma conclude che non spetta a un giudice, per via interpretativa, costruire un termine di decadenza dove il legislatore ne ha previsto solo uno di prescrizione, perché ciò equivarrebbe a esercitare, al posto del legislatore, scelte politiche di bilanciamento tra interessi diversi.

È un limite che la Corte definisce imposto dal rispetto del pluralismo e dell’equilibrio tra i poteri.

Il richiamo alla Corte di Giustizia europea

A rafforzare questa conclusione, la sentenza aggiunge un ulteriore riferimento, questa volta di matrice europea. La Cassazione richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Decima Sezione, del 15 gennaio 2026, resa nella causa C-588/24 su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in materia di sanzioni antitrust.

La questione sottoposta ai giudici di Lussemburgo riguardava un problema molto simile a quello qui in esame, sebbene in un settore diverso. Il Consiglio di Stato si chiedeva se il diritto dell’Unione imponesse di riconoscere natura perentoria al termine di conclusione della fase istruttoria fissato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella comunicazione degli addebiti, in assenza di una previsione espressa in tal senso da parte della normativa nazionale.

La Corte di Giustizia ha risposto negativamente. L’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letto alla luce del principio generale di buon andamento dell’amministrazione e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, non osta a una normativa nazionale che non attribuisca espressamente natura perentoria a quel termine.

Ne consegue che l’Autorità può differirlo unilateralmente, purché lo faccia con provvedimento motivato, sindacabile in sede giurisdizionale, e purché il differimento non superi un termine complessivamente ragionevole per la conclusione della fase istruttoria.

La Cassazione utilizza questo precedente come conferma, sul piano del diritto dell’Unione, della correttezza del proprio approccio. Se anche in un ambito sensibile come quello della tutela della concorrenza il diritto europeo lascia alle Autorità indipendenti un margine di flessibilità sui propri termini procedimentali, purché sottoposto al controllo di ragionevolezza del giudice, tanto più risulta giustificato che il sistema del Garante privacy, in assenza di una previsione legislativa espressa, non venga integrato per via giudiziale con un termine di decadenza che il legislatore non ha previsto.

Il termine ragionevole, un problema anche per le imprese

Il limite dei cinque anni per l’adozione della sanzione finale, per quanto tecnicamente ineccepibile alla luce della giurisprudenza esaminata, si regge su una premessa che merita di essere messa in discussione, e cioè che il tempo dell’azione amministrativa sia sostanzialmente neutro rispetto alla natura del potere esercitato.

Non lo è, quando quel potere ha natura afflittiva.

Se la sanzione è concepita per punire e dissuadere, allora il tempo che intercorre tra l’accertamento e la sua irrogazione non è un dettaglio procedurale, ma la sostanza stessa della garanzia. La prova della violazione si deteriora con il passare degli anni, ma si deteriora nella stessa misura, se non di più, la possibilità per l’incolpato di offrire una prova contraria.

L’effetto dissuasivo che dovrebbe giustificare la sanzione, tanto nei confronti del singolo quanto nei confronti del sistema nel suo complesso, si affievolisce quanto più si allontana dal fatto che lo ha generato. In una materia sanzionatoria, il tempo, lasciato scorrere senza vincoli, finisce per cancellare tutto, non solo la memoria dei fatti ma il senso stesso della sanzione.

C’è poi un argomento che merita di essere isolato, perché smonta in anticipo un’obiezione facile, quella secondo cui un titolare del trattamento colpito da un ritardo eccessivo avrebbe comunque a disposizione un rimedio, l’opposizione al giudice ordinario, che gli garantirebbe un sindacato pieno sul merito.

È la stessa idea che a lungo ha giustificato la compatibilità dei procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti con le garanzie del giusto processo previste dalla CEDU, sostenendo che se la fase amministrativa non offre tutte quelle garanzie, va bene lo stesso, perché a valle esiste comunque un giudizio pienamente conforme a quei parametri.

Ma quella costruzione si scontra con un’obiezione di fondo, ed è che il successivo processo, per quanto pienamente garantito, non consente di recuperare il tempo del procedimento amministrativo inutilmente trascorso.

La possibilità di fare opposizione davanti a un giudice, per quanto effettiva, non restituisce al titolare del trattamento gli anni passati sotto contestazione, non ricostruisce log e tracciamenti tecnici che nel frattempo sono stati sovrascritti o eliminati secondo le ordinarie policy di conservazione, non riporta indietro il responsabile del trattamento che nel frattempo ha cambiato fornitore, né il Data Protection Officer che, nella normale fisiologia di questi incarichi, spesso cambia più volte nell’arco di un quinquennio, portando con sé la conoscenza diretta dei fatti contestati.

È un argomento che si applica punto per punto al sistema del Garante privacy, perché la possibilità di opporsi in sede giudiziale a una sanzione tardiva non compensa il fatto che quella sanzione è arrivata tardi, e non giustifica, di per sé, l’assenza di un limite alla fase che la precede.

Il problema, va ribadito, non riguarda solo l’interessato che ha sporto reclamo, per il quale il senso stesso della tutela richiesta rischia di svuotarsi se la risposta arriva quando il pregiudizio lamentato è ormai un fatto lontano nel tempo.

Riguarda anche il titolare del trattamento destinatario della contestazione, per il quale l’incertezza prolungata comporta conseguenze molto concrete, dalla difficoltà nel quantificare accantonamenti prudenziali in bilancio, alle complicazioni nella gestione di due diligence in operazioni straordinarie, fino alle difficoltà a comunicare con soci, investitori o assicuratori, oltre a un onere di conservazione di documentazione tecnica e organizzativa che nel tempo tende inevitabilmente a deteriorarsi, proprio mentre gli interlocutori interni che avrebbero conoscenza diretta dei fatti, dal responsabile del trattamento al DPO, possono nel frattempo essere cambiati.

Sono esattamente le stesse dinamiche che un principio ormai consolidato in materia di sanzioni delle Autorità indipendenti ha isolato per giustificare la perentorietà dei termini in altri settori, e non si vede perché dovrebbero valere meno quando il potere sanzionatorio è quello del Garante privacy.

Una possibile soluzione, tre termini invece di uno

Se il problema nasce da un’assenza di previsione specifica, e non da un impedimento di rango costituzionale o europeo, la soluzione più immediata non richiederebbe necessariamente un intervento del legislatore. L’articolo 166, comma 9, del Codice privacy attribuisce già oggi al Garante il potere di definire con proprio regolamento le modalità del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e i relativi termini.

È lo stesso potere che l’Autorità ha già esercitato per fissare, nell’allegato B del regolamento n. 2 del 2019, il termine di 120 giorni per la notifica della contestazione.

Guardando alla struttura interna del procedimento, il sistema attuale copre in realtà solo due dei tre segmenti temporali che lo compongono. Il primo, quello per la contestazione, esiste già. Il secondo, quello per il contraddittorio, esiste anch’esso nella sua componente iniziale, con i trenta giorni che l’articolo 166, comma 5, del Codice concede al contravventore per presentare difese o chiedere di essere sentito.

Manca del tutto il terzo, quello che dovrebbe decorrere dalla chiusura di questo contraddittorio fino all’adozione della decisione finale, ed è proprio in questo terzo segmento, oggi privo di qualunque termine, che si concentra l’intera incertezza che il caso concreto rende visibile.

Nulla impedirebbe, in linea di principio, che il Garante integrasse il proprio regolamento con un termine specifico per questa terza fase, modulato in funzione della complessità del caso. Una scelta di questo tipo avrebbe un duplice pregio.

Da un lato colmerebbe proprio quella lacuna che la Corte Costituzionale aveva segnalato nel 2021 come “anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione”, questa volta senza dover attendere un intervento del Parlamento che, a quattro anni di distanza da quella sentenza, non è mai arrivato.

Dall’altro, permetterebbe all’Autorità di conservare un margine di flessibilità per i casi più complessi, purché ogni termine fosse dichiarato in anticipo e ogni eventuale proroga fosse motivata e sottoposta al controllo del giudice.

Sarebbe, in definitiva, un atto di autolimitazione che il Garante potrebbe compiere autonomamente, senza attendere che il Parlamento intervenga su una materia che la Consulta gli ha ormai da tempo rimesso.

La conformità di un simile regolamento ai principi costituzionali

Resta da chiedersi se questa autolimitazione sarebbe una scelta meramente opportuna, o se trovi già oggi un fondamento nei principi generali dell’ordinamento, tale da renderla in qualche misura dovuta.

Un filone della giurisprudenza amministrativa, sviluppatosi a proposito dei procedimenti sanzionatori di altre autorità indipendenti, ha ancorato la necessità di un termine certo direttamente agli articoli 24 e 97 della Costituzione, cioè al diritto di difesa e al principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sostenendo che è la stessa natura sanzionatoria e afflittiva di questi procedimenti, distinta dal procedimento amministrativo generale, a imporre una scansione temporale certa, indipendentemente da un’esplicita qualificazione normativa in tal senso.

Vale la pena chiedersi se richiedere sempre una previsione legislativa espressa perché un termine sia perentorio non finisca per svuotare il ruolo stesso dell’interpretazione.

Un approccio esegetico che si fermi alla lettera della norma, cieco rispetto al pluralismo delle fonti che oggi regola la materia della protezione dei dati, tra Costituzione, Carta dei diritti fondamentali e GDPR, rischia di trasformare l’assenza di una parola in un vuoto di tutela, quando invece quell’assenza dovrebbe essere letta alla luce dei principi che quelle stesse fonti già esprimono.

La legalità sostanziale di un termine, in altre parole, può essere soddisfatta anche da un atto secondario che eserciti un potere regolamentare già attribuito dalla legge, o financo da un’autolimitazione dichiarata nel singolo atto con cui l’Autorità apre il procedimento, senza che sia necessaria una previsione primaria che usi la parola “perentorio”.

E quando persino un’esplicita autoqualificazione di un termine come meramente ordinatorio, contenuta nello stesso regolamento di un’Autorità, si è rivelata priva di valore decisivo, proprio perché resta comunque sindacabile come esercizio di un potere di autoorganizzazione soggetto ai parametri costituzionali, tanto più il silenzio puro e semplice di un regolamento non può essere letto come una scelta legittima e definitiva di lasciare una fase del procedimento priva di ogni limite.

C’è poi una distinzione che aiuta a capire cosa sia davvero in gioco quando si discute se un termine mancante renda un provvedimento tardivo semplicemente fonte di un risarcimento, oppure lo travolga nella sua validità.

Se la regola sul tempo dell’azione sanzionatoria restasse una mera regola di comportamento, il titolare del trattamento colpito da un ritardo ingiustificato potrebbe al più dolersi in termini di danno, lasciando intatta la sanzione stessa, ridotta la sua posizione a un rapporto di dare e avere, sanzione pecuniaria da un lato, indennizzo dall’altro.

Ma un potere che incide unilateralmente e in modo così significativo sulla sfera giuridica dell’interessato non si presta a questa riduzione: la tutela effettiva che gli è dovuta non può tradursi in una pallida vittoria risarcitoria che lascia intatta la lesione subita, ma deve poter arrivare alla rimozione dell’atto stesso, quando quell’atto sia frutto di un esercizio del potere ormai troppo distante nel tempo dai fatti che lo giustificano.

Resta, infine, un punto che tocca la natura stessa del tempo amministrativo, e che aiuta a spiegare perché la fase successiva alla contestazione non possa restare indefinitamente aperta.

Il tempo dell’azione amministrativa, nel suo valore interno, va commisurato caso per caso alla complessità della vicenda, ed è proprio per questo che un termine unico e rigido rischierebbe di essere inadeguato tanto per i casi semplici quanto per quelli più articolati.

Ma quello stesso tempo, guardato nel suo effetto verso l’esterno, ha invece un valore assoluto: scorre in una sola direzione, e nessun annullamento successivo di un provvedimento tardivo può restituire al titolare del trattamento gli anni trascorsi sotto contestazione.

È proprio questa irreversibilità a rendere insufficiente affidarsi soltanto al rimedio giurisdizionale finale, e a spostare l’attenzione sulla necessità di scandire per tempo, e non solo di sanare a posteriori, l’esercizio di un potere che tocca così da vicino la sfera dell’interessato.

Se si accoglie questa impostazione, il silenzio dell’attuale regolamento del Garante sulla fase successiva alla contestazione non sarebbe soltanto una lacuna opportunamente colmabile, ma un aspetto della disciplina in tensione con gli stessi principi costituzionali che reggono l’esercizio di ogni potere sanzionatorio.

Ne deriverebbe un argomento spendibile già oggi in sede di opposizione a un singolo provvedimento tardivo, non la richiesta al giudice di individuare un termine preciso, cosa che la Corte Costituzionale ha già escluso spettare al potere giudiziario, ma la richiesta di valutare, caso per caso, se un ritardo specifico e privo di qualunque motivazione risulti di per sé incompatibile con il diritto di difesa e con il principio di buon andamento, a prescindere dal fatto che il regolamento dell’Autorità non preveda alcun termine esplicito per quella fase.

Un intervento regolamentare organico, articolato sui tre segmenti descritti, resterebbe comunque la soluzione più solida, perché offrirebbe al titolare e al responsabile del trattamento una certezza preventiva anziché un rimedio successivo.

Ma la conformità di un simile regolamento ai principi costituzionali non sarebbe soltanto un argomento a suo favore, sarebbe, a ben vedere, la ragione stessa per cui una riforma di questo tipo appare oggi meno una scelta di opportunità amministrativa e più un adeguamento a principi che l’ordinamento pone già come vincolanti.


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