Abbiamo dimenticato il Vent printanier, il Vélodrome d’Hiver di rue Nélaton e ora l’Italia prova a schedare (di nuovo)
2026-7-31 18:25:42 Author: mgpf.it(查看原文) 阅读量:25 收藏

È la notte tra il 15 e il 16 luglio 1942, e a Parigi circa 4.500 agenti della polizia francese si apprestano a uscire in squadre di due o tre: gendarmi, agenti in borghese, giovani del Parti populaire français. Nessun tedesco per strada. L’operazione porta un nome scelto dagli occupanti con quella particolare vocazione all’eufemismo pastorale: Vent printanier, vento primaverile.

Ogni squadra ha in tasca un foglietto. Sul foglietto c’è un indirizzo, un piano, un nome, il numero delle persone attese. Bussano alle quattro del mattino, in una città che dorme d’estate, e dicono di preparare una coperta, un paio di scarpe, viveri per due giorni. Le portinaie aprono i portoni; alcune indicano il piano giusto, altre, poche, avvisano prima, e per questo qualcuno si salva.

In quarantott’ore vengono arrestate 13.152 persone, di cui 4.115 bambini.

La domanda che quasi nessuno si pone, raccontando il Vél d’Hiv, è la più semplice di tutte: come facevano a sapere dove abitavano?

Un uomo d’ordine e di schedari

Parigi, ottobre 1940. Un funzionario di nome André Tulard riceve l’incarico di applicare il primo statut des Juifs. Il lavoro è metodico: ogni ebreo che si presenta al commissariato del proprio quartiere per il censimento obbligatorio genera una scheda. Nome, indirizzo, nazionalità, professione. Il colore del cartoncino distingue: francesi da stranieri, uomini da donne. Le schede sono replicate in più serie, ordinate per cognome, per via, per nazionalità, per mestiere. Nel giro di pochi mesi lo schedario conta circa 150.000 nomi.

Tulard è fiero del proprio sistema, e non è un ideologo particolarmente rumoroso: è un burocrate che ha risolto un problema di classificazione con eleganza. Quando la prefettura di polizia di Parigi avrà bisogno di sapere dove abitano gli ebrei apolidi di certe nazionalità, non dovrà cercare nulla. Dovrà solo estrarre.

Gli adulti soli finiscono a Drancy. Le famiglie, circa settemila persone, vengono stipate nel Vélodrome d’Hiver di rue Nélaton, un palazzetto per gare ciclistiche con il tetto di vetro verniciato di blu per l’oscuramento. Cinque giorni sotto quel vetro, in luglio. Dieci gabinetti. Un rubinetto. Il caldo che monta e non scende mai del tutto la notte. Alcuni medici della Croce Rossa e un pugno di infermiere sono i soli autorizzati a entrare; qualcuno si getta dalle gradinate. Poi i pullman verso Beaune-la-Rolande e Pithiviers, dove nelle settimane successive i bambini vengono separati dalle madri (non era nemmeno previsto dal piano tedesco originario: fu un’aggiunta francese, per ragioni di gestione dei convogli), e infine i vagoni per Auschwitz.

Dei tredicimila, tornarono meno di cento. Nessun bambino.

Il punto che di solito si perde è che nessuno dovette cercare nessuno. Non ci fu caccia, non ci furono delazioni di massa, non ci fu bisogno di intelligence. Ci fu una query. Lo schedario Tulard era stato costruito senza uno scopo omicida esplicito, da uomini che probabilmente non immaginavano Auschwitz; ma era stato costruito bene, e un archivio ben costruito è una macchina che aspetta l’istruzione giusta.

Il primo attacco all’infrastruttura

Amsterdam, primavera 1943. Il problema che tiene svegli i falsari della resistenza olandese non è produrre documenti: quello lo sanno fare. Il problema è che i loro documenti sono troppo buoni per un paese che li verifica troppo bene.

L’Olanda ha la carta d’identità più sofisticata d’Europa, il persoonsbewijs, disegnata da Jacobus Lentz, funzionario dell’anagrafe di stato e perfezionista sincero. Carta filigranata, inchiostri speciali, impronta digitale, firma, timbro a secco, fotografia. E soprattutto: ogni carta corrisponde a una scheda depositata al registro civile. Falsificare la carta non basta, perché quando l’ufficiale confronta il documento con l’archivio, la scheda deve esistere e coincidere.

L’anagrafe olandese, poi, ha un vizio d’origine che nessuno aveva pensato come vizio: dal secolo precedente registra la confessione religiosa come campo ordinario, alla stessa stregua della data di nascita. In un paese laico e ordinato, gli ebrei sono un campo di database dal 1849.

Il gruppo che si forma intorno a Willem Arondeus è un’assemblea improbabile. Arondeus è un pittore e scrittore di quarantaquattro anni, apertamente omosessuale in un’epoca in cui non lo si è, artista di mezzo successo e temperamento intrattabile. Gerrit van der Veen è uno scultore. Frieda Belinfante è una violoncellista che ha diretto un’orchestra da camera, ebrea per parte di padre, lesbica, e che in quei mesi vive travestita da uomo per non farsi fermare. Ci sono studenti, un medico, un chimico.

Il piano matura per settimane, e la sua logica è di una lucidità che nel 1943 quasi nessuno ha: se non si possono falsificare le schede una per una, si distrugge il raffronto. Bruciare l’archivio del registro civile di Amsterdam, in Plantage Kerklaan, ospitato in un edificio neoclassico che era stato un teatro e un museo di storia naturale. Senza schede originali, un documento falso vale quanto uno vero.

La sera del 27 marzo 1943 una dozzina di uomini si presenta all’ingresso in uniforme della polizia municipale, con un capitano dell’esercito, elmetti, autorità. Le uniformi sono autentiche, procurate da simpatizzanti. Il gruppo entra, neutralizza le guardie (un anestesista del gruppo le addormenta, senza violenza) e comincia a spargere i faldoni sul pavimento del salone. Benzina, esplosivo, inneschi. Escono. L’edificio brucia per ore.

Poi comincia la parte che nessun racconto eroico ama. I pompieri di Amsterdam, arrivati sul posto, allagano tutto: molte schede vengono danneggiate dall’acqua più che dal fuoco, molte sopravvivono, e i tedeschi scopriranno che esistono copie parziali altrove. Quanto materiale sia andato realmente perduto non è mai stato stabilito con precisione, le stime storiche divergono, e la lettura prevalente è che il danno materiale fu inferiore alle speranze. Sull’efficacia simbolica invece non discute nessuno: era la prima volta che qualcuno colpiva l’infrastruttura invece delle persone.

In pochi giorni, per una delazione, quasi tutto il gruppo viene arrestato. Arondeus, prima di essere fucilato il 1° luglio 1943 insieme ad altri undici, fa chiedere che si sappia una cosa precisa: che gli omosessuali non sono dei vigliacchi. È forse la prima rivendicazione pubblica di quel tipo nella resistenza europea. Frieda Belinfante, non presente all’assalto, riesce a fuggire attraverso la Svizzera, sopravvive, emigra in California e finisce a dirigere l’orchestra sinfonica della contea di Orange. Van der Veen sarà fucilato nel 1944.

Il conto finale dei Paesi Bassi è il più alto dell’Europa occidentale: circa il 73% degli ebrei olandesi non tornò. In Francia, dove gli schedari erano tenuti peggio e le amministrazioni si contraddicevano, il 25%. Stessa potenza occupante, stessa ideologia, stessa guerra. Le cause di uno scarto simile sono ovviamente molte, dalla geografia alle reti di fuga al grado di collaborazionismo locale. Ma a parità di odio, fra quelle cause, pesò moltissimo la qualità dei dati.

La linea sottile

Le due storie sono la stessa storia letta dai due lati.

Tulard e Lentz non erano carnefici nel senso in cui lo intendiamo di solito. Erano uomini che facevano bene il proprio mestiere, e il loro mestiere era rendere le persone trovabili. Nessuno dei due compilò una scheda pensando a un forno. Ma un archivio non ha intenzioni, ha proprietà: se è completo, aggiornato e indicizzato, chiunque ne prenda possesso eredita un potere che nessuno ha deliberatamente conferito. La qualità dell’archivio è indipendente dalla qualità di chi lo interrogherà domani.

Arondeus lo capì prima di tutti. Il suo assalto non è un gesto di sabotaggio generico, è un’analisi: riconosce che il punto di forza dell’occupante non è la Gestapo ma la scheda, che la vulnerabilità dei perseguitati non è nascondersi male ma essere già scritti, e che l’unico modo di rendere di nuovo opaca una popolazione trasparente è cancellare il riferimento. Non uccidere l’interrogante: distruggere l’indice.

È una linea sottile perché passa esattamente sopra un principio che consideriamo civile. L’anagrafe serve alle pensioni, alle scuole, ai vaccini, ai diritti; registrare i cittadini è, in condizioni normali, un atto di inclusione, tant’è che non essere registrati è la definizione stessa di apolide, di invisibile, di privo di diritti. Bruciare un registro civile in tempo di pace è un crimine, e ha ragione chi lo dice. Ma la stessa struttura che garantisce diritti sotto uno stato garantisce cattura sotto un altro, e nessun sistema di registrazione contiene in sé la garanzia su chi lo erediterà.

È questo che rende quel fuoco un atto politico e non solo militare: dice che un dato raccolto oggi per un fine buono è comunque un rischio depositato per un fine futuro ignoto, e che questo rischio è una proprietà tecnica del dato, non un’ipotesi paranoica sulle intenzioni di chi lo raccoglie. La domanda giusta non è mai stata “chi ha accesso a questo archivio”, ma “chi potrà averlo”.

Che questo sia un meccanismo e non un aneddoto lo ha mostrato la ricerca storica: William Seltzer e Margo Anderson, in un lavoro del 2001 intitolato The Dark Side of Numbers, hanno messo in fila i casi del Novecento in cui i sistemi di registrazione della popolazione, nati per censire, tassare e amministrare, sono finiti dentro le persecuzioni. Non è una tesi sulla malvagità dei censimenti. È una constatazione sulla loro riutilizzabilità.

Perché vi racconto tutto questo adesso

Perché le obiezioni che in questi giorni vengono mosse al modo in cui l’Italia sta attuando l’AI Act vanno precisamente in quella direzione, e parliamo dello stesso identico problema con supporti diversi: al posto del cartoncino colorato c’è un vettore di numeri, e al posto dell’archivio in Plantage Kerklaan c’è un server.

Il Regolamento (UE) 2024/1689, quello che tutti chiamano AI Act, sul riconoscimento facciale è tra i testi più restrittivi al mondo. L’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico per finalità di polizia è vietata, con tre eccezioni tassative e sempre subordinate all’autorizzazione preventiva di un’autorità indipendente: la ricerca di vittime di reati gravi e di persone scomparse, la prevenzione di una minaccia grave e imminente o di un attacco terroristico, e la localizzazione di sospettati per reati puniti con almeno quattro anni. I divieti sono operativi dal 2 febbraio 2025.

L’identificazione biometrica a posteriori, quella che si fa sulle registrazioni dopo che è successo qualcosa, è invece consentita, ma con una struttura precisa: l’articolo 26, paragrafo 10 la lega a ricerche mirate, su persone sospettate o condannate per un reato. Mirate, e su persone già individuate. È la differenza fra un’indagine e una setacciatura.

Cosa prevede il decreto italiano, e dove si rompe

Lo schema di decreto legislativo che adegua l’Italia all’AI Act e disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, in Parlamento come atto del Governo 418, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 in attuazione della legge italiana sull’intelligenza artificiale, la 132 del 2025, e deve essere adottato entro ottobre.

Tutto questo, va detto, atterra in un Paese che nel frattempo ha una moratoria sull’uso del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, prorogata dall’ultimo decreto milleproroghe fino al 31 dicembre 2027; una moratoria che però non ha mai riguardato l’attività di polizia giudiziaria, ed è precisamente la porta da cui questa disciplina entra.

Dentro ci sono tre livelli molto diversi. C’è l’identificazione biometrica in tempo reale per le ipotesi eccezionali, con autorizzazione dell’autorità giudiziaria. C’è l’uso della biometria dentro le indagini, su persone già a vario titolo nel fascicolo. E c’è la terza previsione, che è quella di cui parliamo: la videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori integrata da intelligenza artificiale, nei luoghi e negli eventi in cui sussistano esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Raccontata dal lato di chi l’ha scritta, quella previsione suona rassicurante, e sarebbe pure una buona garanzia: il riconoscimento si accende solo dopo un reato, e solo per identificare persone già indiziate. Il problema è che quella garanzia riguarda l’ultimo passo della catena, cioè la ricerca. Il primo passo è un altro: l’estrazione automatica e indiscriminata del dato biometrico dal volto di chiunque entri, che avviene prima, su tutti, quando non è successo ancora nulla, e i cui risultati restano interrogabili per sette giorni.

Detta in modo brutale: vietano di aprire il cassetto senza un motivo serio, e intanto nel cassetto ci mettono tutti quanti.

Non è una lettura di parte, ed è bene citarlo alla lettera. Il Garante per la protezione dei dati personali, che sull’impianto complessivo ha dato parere favorevole, nel parere del 14 luglio 2026 scrive che “la previsione di un trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a determinati luoghi o eventi non appare coerente con l’articolo 26, par. 10, del regolamento IA”, e aggiunge che “l’elaborazione dei dati biometrici non dovrebbe avvenire automaticamente e indiscriminatamente al momento della ripresa video, ma solo sulle tracce registrate, in ragione di una specifica esigenza operativa”. Non una raccomandazione: una condizione.

E il 30 luglio, come hanno raccontato Ansa e Il Post, le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato pareri favorevoli con una lista di richieste che dice tutto su cosa manca: l’autorizzazione del giudice per il riconoscimento in tempo reale, una sorveglianza umana più incisiva, banche dati definite meglio, requisiti di affidabilità e accuratezza, tempi certi di cancellazione, e l’esclusione del valore di prova per il solo risultato prodotto dal sistema. Restano però osservazioni rivolte al Governo, non modifiche già scritte nell’articolato; e nello stesso giorno la commissione Politiche europee della Camera ha rinviato il voto, mentre al Senato le opposizioni hanno lasciato i lavori dopo il diniego del rinvio.

Perché un registro così si presta al male uso, e non per cattiveria di nessuno

Mettiamo pure che nessuno voglia usarlo male, e nel dubbio diamolo per buono. Resta che la struttura non lo impedisce, e le proprietà di quella struttura sono cinque, tutte tecniche.

  • Primo: raccoglie chi non c’entra. Un archivio popolato da tutti quelli che passano è, per definizione, un archivio di innocenti, perché il colpevole è una frazione trascurabile del totale.
  • Secondo: il dato non si revoca. Una password compromessa si cambia in trenta secondi, il numero di una carta si riemette, il volto no: è l’unico identificativo che vi portate addosso per sempre.
  • Terzo: la finalità si allarga da sola. Il costo marginale di riusare un dato già raccolto per uno scopo nuovo è vicino allo zero, mentre il beneficio marginale per chi lo detiene è sempre positivo; è la ragione per cui l’allargamento è la regola e non l’eccezione.
  • Quarto: ogni archivio è anche un bersaglio. Sotto quel sistema c’è una filiera lunga, telecamere, firmware, reti, motori di estrazione, banche dati, console di amministrazione, credenziali; e chi ci arriva dentro può volere il contrario dei vostri dati, cioè inserire un falso positivo, sporcare la lista di confronto o far cadere il sistema durante l’evento critico.
  • Quinto: l’infrastruttura sopravvive a chi la firma. Un governo dura una legislatura, un database dura finché qualcuno non decide di spegnerlo, e nessuno ha mai spento un database di sicurezza.

Su questo quarto punto mi tocca fare una piccola autocitazione, e me ne scuso: in Tette e Gattini ho passato due capitoli a smontare la stessa identica architettura applicata a un altro tema, la verifica dell’età, e la formula a cui ero arrivato è che ogni database di identità è un honeypot, cioè un barattolo di miele che attira esattamente chi non vorreste. All’epoca sembrava un argomento teorico, di quelli che ti fanno passare per allarmista; poi nel 2026 è stato compromesso pubblicamente un fornitore di verifica dell’età, e la tesi ha smesso di essere teorica. La parte che qui conta davvero, però, è l’altra metà di quel ragionamento: esiste un modo di ottenere lo stesso risultato senza costruire il deposito. Nella verifica dell’età si chiama approccio on-device, cioè un controllo che avviene sul dispositivo e restituisce un attributo, maggiorenne sì o no, senza che nessun archivio centrale conservi chi siete (Apple ne ha spedito un’implementazione con iOS 26.4, il che rende difficile continuare a sostenere che non si possa fare). Portato sulla biometria, il ragionamento sposta la domanda tecnica seria: prima ancora di chiedersi quanto bene proteggiamo l’archivio, bisogna chiedersi se quell’archivio debba esistere in quella forma.

Nessuna di queste cinque proprietà è un’ipotesi sulle intenzioni di qualcuno. Sono tutte affermazioni sulla cosa, e valgono identiche se chi la costruisce è in perfetta buona fede.

C’è poi un difetto di direzione che va nominato, perché è strutturale e non lo risolve nessun emendamento. La categoria giuridica del duplice uso, quella che il Regolamento (UE) 2021/821 costruisce guardando alla capacità e non all’intenzione, presidia le esportazioni: guarda a ciò che esce dal territorio. Il rischio di cui parliamo ha il verso opposto, perché riguarda ciò che entra negli stadi, nelle stazioni, negli ospedali, e che una volta entrato continua a parlare con l’esterno. Delle due porte di casa, ne stiamo presidiando una sola.

Non è la prima volta, ed è già finita male

A questo punto la tentazione è di chiudere il discorso citando una sentenza. Ma devo resistere alla citazione verbatim, perché è esattamente l’errore che si sta facendo in questi giorni su tutti i giornali, e che ho fatto anch’io in una prima versione di questo.

Il precedente che viene citato sempre è S. e Marper contro Regno Unito, Grande Camera, 4 dicembre 2008: la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiarò contraria all’articolo 8 della Convenzione la conservazione generalizzata e indiscriminata di impronte, campioni cellulari e profili genetici di persone “sospettate ma non condannate”. Suona perfetto, e non lo è. Quei dati erano stati prelevati dentro un procedimento penale, su persone arrestate, e la censura riguardava il fatto che restassero lì per sempre dopo che il procedimento si era chiuso. Qui parliamo di un’attività di prevenzione, su gente che non è dentro nessun procedimento, con una conservazione di sette giorni. Tre variabili su tre sono diverse, e chi difende il decreto ha buon gioco a rispondere che sette giorni sono l’esatto contrario di “per sempre”. Chi cita Marper contro questo decreto sta portando una chiave giusta a una serratura sbagliata.

Vale la stessa cautela per il precedente più recente e più pertinente, Glukhin contro Russia del 4 luglio 2023, la prima volta che la Corte si è pronunciata sul riconoscimento facciale: violazione degli articoli 8 e 10 per l’uso della tecnologia allo scopo di identificare e poi arrestare, nella metropolitana di Mosca, un uomo che aveva fatto un presidio solitario e pacifico. La tecnologia vi è definita “altamente intrusiva”, il che è utile. Ma anche lì un illecito amministrativo c’era, e un ordinamento severo avrebbe potuto contestarlo pure qui. Quello che la Corte dice, e che regge, è un’altra cosa e più stretta: che a fronte di una violazione minore e non violenta l’impiego di uno strumento simile è sproporzionato a prescindere. Non è un divieto, è un criterio di dosaggio.

Ecco perché il pezzo non poggia su queste sentenze. E c’è una ragione ulteriore, che è il vero motivo per cui portarle in tribunale è una strategia perdente.

Le sentenze di Strasburgo non si applicano da sole. Non hanno effetto diretto negli ordinamenti nazionali: obbligano lo Stato al risultato, e lo Stato ci arriva quando decide di arrivarci. Dopo Marper il Regno Unito ha continuato a conservare, sostenendo che la sicurezza prevalesse, e ha messo mano alla materia con il Protection of Freedoms Act solo nel 2012, con le disposizioni sul DNA operative ancora dopo. Più di quattro anni fra la condanna e la legge, e altri ancora fra la legge e gli archivi effettivamente svuotati. Nel frattempo il database ha continuato a funzionare, perché è quello che fanno i database.

Tenetevi questo numero, perché è il punto dell’articolo travestito da dettaglio procedurale: il rimedio giurisdizionale arriva anni dopo, e arriva su un archivio che nel frattempo è stato riempito. Chi si consola pensando che se andrà male una corte sistemerà le cose sta descrivendo un meccanismo che, quando ha funzionato al meglio, ci ha messo mezzo decennio. La finestra utile non è quella del ricorso. È quella della costruzione.

Chi finisce dentro l’archivio

C’è poi un fatto che di Marper non si racconta quasi mai, ed è più istruttivo della sentenza.

Quel database inglese non era solo enorme: era etnicamente sbilanciato in modo grottesco. Secondo la stima della Equalities and Human Rights Commission del 2009, vi era registrato circa il 30% degli uomini neri residenti nel Regno Unito, contro circa il 10% degli uomini bianchi. Non perché una etnia delinquesse tre volte tanto, ma perché il criterio d’ingresso non era la condanna: era il fermo. Ti fermano, ti prelevano, ti rilasciano, e tu resti dentro. E poiché i fermi non sono distribuiti a caso sul territorio né sulla popolazione, l’archivio ha finito per fotografare le scelte di pattugliamento invece dei reati.

La conseguenza è la parte peggiore, ed è un anello chiuso. Se cerchi i colpevoli confrontando le tracce con chi hai schedato, trovi colpevoli soprattutto fra chi hai schedato. I numeri che ne escono sembrano confermare che avevi ragione a schedare quelli, e giustificano di schedarne altri uguali. Più pattuglie nel quartiere, più reati scoperti nel quartiere, più ragioni per mandare pattuglie nel quartiere. Non serve un pregiudizio in nessuna testa: il pregiudizio è nel campionamento, e la statistica lo restituisce ripulito e con l’aria dell’evidenza oggettiva.

Prima di consolarci pensando che da noi non funziona così, conviene guardare come si entra nella banca dati nazionale del DNA italiana. La legge 85 del 2009 all’articolo 9 non elenca i reati brutti: prevede il prelievo per chi è sottoposto a una misura restrittiva, custodia cautelare, arresto, fermo, detenzione, e soltanto per delitti non colposi per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza. Il criterio d’ingresso, di nuovo, non è la gravità di quello che hai fatto: è essere passato per le manette. Chi commette reati che raramente portano a una misura restrittiva, e i reati economici e societari sono il caso di scuola, statisticamente in quell’archivio non entra mai. Non per un privilegio scritto da qualche parte, ma per come è fatto il filtro.

Trasportate ora lo stesso ragionamento sull’estrazione biometrica agli ingressi. Il sistema si accende dove ci sono “esigenze di ordine e sicurezza pubblica”, e quei luoghi e quegli eventi non sono un campione casuale della popolazione italiana: sono lo stadio e non il golf club, il corteo e non il consiglio di amministrazione, la stazione e non la sala d’aspetto della business class. L’archivio non nasce razzista né classista. Nasce dove viene acceso, e finisce per contenere le persone che frequentano i posti in cui abbiamo deciso di accenderlo.

Una legge che dorme, e la sveglia che le stiamo costruendo

Resta l’obiezione più forte di tutte, quella che va presa sul serio: l’Italia non è il Regno Unito, e il nostro ordinamento di pubblica sicurezza non permetterebbe mai un database alimentato da ogni fermo. È vero. Ed è precisamente qui che si vede la cosa che mi preoccupa, che non è una norma nuova ma una vecchia.

Il TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è del 1931. È ancora in vigore. All’articolo 18 impone il preavviso al questore per le riunioni in luogo pubblico (preavviso, non autorizzazione: la differenza è sostanziale e la Corte costituzionale l’ha chiarita fin dagli anni Cinquanta), e all’articolo 4 attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di procedere al rilevamento fotografico e segnaletico. In punto di diritto, la base per identificare chi partecipa a una manifestazione non preavvisata esiste già, e sta lì da quasi un secolo.

Perché allora non se ne parla mai? Perché non viene applicata alla lettera. In Italia i cortei non preavvisati vengono largamente tollerati, e nessun ministro dell’Interno di nessun colore ha mai impartito la direttiva di applicare quella norma con rigore, per una ragione pratica prima che liberale: farlo produrrebbe più disordine di quanto ne eviti.

Fermiamoci un attimo su cosa significa, perché è il cuore di tutto il pezzo. Significa che in questo Paese una parte consistente della libertà di manifestare non poggia su un divieto di schedare, ma sulla decisione discrezionale, revocabile e non motivata, di non usare un potere che c’è. Non è una garanzia giuridica: è una consuetudine amministrativa. E le consuetudini amministrative cambiano con una circolare.

Finché identificare tremila persone in piazza costava tremila agenti, quella consuetudine era protetta da un fatto materiale: applicare la norma alla lettera era impossibile, e quindi la scelta di non applicarla non era neanche una vera scelta. Un sistema che estrae automaticamente i volti di chiunque entri in un luogo azzera quel costo. Il potere resta identico sulla carta, ma diventa per la prima volta esercitabile su larga scala, a costo marginale nullo, da chiunque occupi quella stanza.

Ecco la frase che vorrei restasse: non stiamo scrivendo una legge nuova, stiamo togliendo l’attrito a una vecchia. E l’attrito, in questo ordinamento, è stato per decenni la garanzia vera.

L’obiezione seria, e cosa le rispondo

Chi conosce la materia meglio di me obietterà, con ragione, che ho appena fatto due mosse discutibili: che i precedenti europei non si trasferiscono a un’attività di prevenzione, e che il piano su cui mi muovo non è quello del diritto vigente ma quello della politica del diritto. Confermo entrambe le cose, e non le considero un’ammissione di debolezza.

Sul primo punto ho già detto che sono d’accordo, e infatti nel pezzo non c’è scritto da nessuna parte che il decreto sia illegittimo. Non lo so, e sospetto che nella sua versione finale non lo sarà: verrà scritto bene, con le garanzie giuste ai posti giusti, e passerà. Il mio problema non è che sia illegale. È che sia legale.

Sul secondo, la separazione dei piani non è un’obiezione al mio argomento: è la sua premessa. La scelta se costruire un’infrastruttura di identificazione di massa precede le norme che la disciplinano, non discende da esse. È una decisione politica su che tipo di Paese vogliamo, e come tutte le decisioni politiche si prende in Parlamento e non davanti a un giudice. Chi risponde alla domanda “ci conviene?” citando l’articolo tale sta rispondendo a una domanda diversa da quella che ho fatto.

E se davvero la battaglia è, come mi è stato detto, sulla modifica dell’ordinamento di pubblica sicurezza e non sull’interpretazione delle norme vigenti, allora siamo d’accordo su tutto: perché è esattamente quello che sta succedendo adesso, mentre non se ne parla. Un decreto attuativo che passa in agosto è una modifica dell’ordinamento di pubblica sicurezza. Solo che non ha l’aria di esserlo.

Chi accelera, e chi frena

C’è un’ultima cosa da dire, ed è la ragione per cui questo pezzo non è un pezzo tecnico.

Nel 1979 Hans Jonas pubblica Il principio responsabilità, un libro scritto per un problema che sembrava riguardare solo il nucleare e l’ambiente: cosa facciamo quando il potere tecnico che abbiamo produce conseguenze irreversibili, su una scala e su un arco di tempo che l’etica tradizionale non aveva mai dovuto considerare. La sua risposta è un criterio di metodo che chiama euristica della paura: quando le conseguenze sono potenzialmente irreversibili e riguardano chi non può ancora difendersi, la profezia di sventura merita metodologicamente più ascolto della profezia di salvezza. Non per pessimismo, ma per asimmetria della posta: dell’errore ottimista non ci si può pentire, perché non resta nessuno per pentirsene.

Portato su questa materia, il criterio dice una cosa sola, e non è ideologica: l’onere della prova sta su chi vuole costruire il registro. Tocca a chi lo propone dimostrare che serve davvero, e provarlo con numeri pubblici, ogni anno, in Parlamento: quante volte è stato acceso, quante persone ha trovato, quanti innocenti ha indicato per sbaglio, quanto è costato. Un sistema invasivo che non produce risultati verificabili ha un difetto che viene prima della privacy: non funziona, e non lo sa nessuno.

Le dittature non arrivano in una notte, con i carri armati per strada e le radio occupate. Si costruiscono un pezzo alla volta, e quasi sempre con pezzi che presi singolarmente sembrano ragionevoli, tecnici, perfino noiosi: un censimento per amministrare meglio, una carta d’identità più difficile da falsificare, un campo in più nell’anagrafe, una telecamera che invece di registrare indicizza. Nessuno di quei pezzi, il giorno in cui viene posato, somiglia a una dittatura. Somigliano tutti a buona amministrazione.

Ed è per questo che il momento buono per decidere è quello in cui l’archivio viene costruito bene, molto prima di quello in cui verrà usato male. Dopo, la scelta non è più disponibile, perché nessuno ha mai smontato un’infrastruttura che funziona, e perché (come Arondeus aveva capito con ottant’anni di anticipo) l’unico modo che resta per renderla inoffensiva è appiccarle fuoco, che è un’opzione che in una democrazia non vogliamo nemmeno dover contemplare.

Il testo è ancora aperto, le commissioni stanno ancora scrivendo, e la condizione posta dal Garante è ancora una condizione. È la finestra in cui un pezzo si può non posare, ed è aperta adesso.

Non chiedo a nessuno di credere che chi lo sta scrivendo abbia cattive intenzioni. Do per buono che non le abbia, e per quanto mi riguarda la questione della legittimità la lascio volentieri a chi la sa discutere meglio di me. La sola domanda che voglio lasciare sul tavolo è quella a cui nessuna norma può rispondere, perché riguarda un tempo in cui la norma di oggi potrebbe non esserci più: fra dieci anni, quel registro, in mano a chi sarà?

P.S. Questo non è un pezzo sulla legittimità del decreto: sul piano del diritto vigente la questione è aperta, tecnica e discutibile, e la pazienza (e competenza) dell’Avv. Andrea Monti mi ha spiegato in una bozza, lentamente e con pazienza, perché i precedenti europei che tutti citano, me compreso fino a ieri, decidono meno di quanto sembri. Questo è un pezzo su una domanda che sta a monte delle norme e che le norme non possono risolvere: se quell’archivio ci convenga. Se debba esistere. Sono due piani diversi e vanno tenuti separati, perché confonderli è il modo più rapido per perdere entrambe le discussioni.

Per Approfondire


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