Per mesi l’obbligo di notifica previsto dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90 è rimasto una specie di “ordine giusto, istruzioni vaghe”: devi segnalare e notificare, ma quali incidenti esattamente?
Il 17 febbraio 2026, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha adottato la tassonomia che mancava. Risultato: l’obbligo diventa finalmente operativo, misurabile e (soprattutto) difendibile in audit.
E c’è un dettaglio che molti sottovaluteranno fino al primo incidente “vero”: la stessa determina chiarisce che la tassonomia Legge 90 è coerente con le fattispecie di “incidenti significativi di base” del decreto NIS e, in ottica di semplificazione, se fai prenotifica/notifica NIS (art. 25) puoi considerare assolto anche l’obbligo Legge 90. Tradotto: meno doppioni, ma solo se hai un processo unico fatto bene.
La Legge 90 ha introdotto per alcuni soggetti pubblici (e perimetri collegati) un dovere chiaro: prima segnalazione entro 24 ore dalla conoscenza dell’incidente e notifica completa entro 72 ore. Se non lo fai, non è “peccato”: ci sono conseguenze, anche economiche.
Fin qui, teoria. Il problema pratico era sempre lo stesso: senza una classificazione condivisa, ogni ente rischiava di interpretare “incidente da notificare” con la fantasia del momento (o, peggio, con il coraggio che gli rimane alle 3 di notte).
La tassonomia ACN serve proprio a togliere ossigeno a quella zona grigia.
L’Allegato A della determina ACN introduce tre sole categorie. Non è minimalismo: è una scelta di governance. Poche etichette, ma abbastanza nette da attivare automaticamente playbook e decisioni.
Qui la stoccata (meritata) è evidente: se non hai definiti davvero i livelli di servizio attesi, non hai solo un problema di ITSM… hai un problema di compliance e responsabilità.
La determina usa una formula ripetuta e volutamente concreta: “il soggetto ha evidenza”.
Bello, ma significa una cosa molto poco romantica: senza logging, detection, correlazione e procedure di triage, l’evidenza non arriva. E quando non arriva non è che “non notifichi”: più spesso notifichi tardi, male, o in modo incoerente.
In altre parole: questa tassonomia non chiede “se hai avuto un incidente”. Ti chiede se sei in grado di accorgertene e di classificarlo in tempi compatibili con 24/72 ore.
La stessa determina Legge 90 richiama esplicitamente la determinazione ACN NIS di fine 2025 sulle “specifiche di base” e sugli incidenti significativi, e dichiara la coerenza tra i due impianti.
Qui entra in gioco il documento che hai caricato. La determinazione ACN NIS “di prima applicazione” stabilisce, tra le altre cose:
Se metti insieme i pezzi, l’indicazione strategica è chiara: ACN sta spingendo verso una tassonomia e un processo “unificabili” tra Legge 90 e NIS. Non è un favore: è un modo per far funzionare le notifiche quando gli incidenti aumentano (e i team restano gli stessi).
Senza trasformare tutto in un esercizio di carta, ci sono tre mosse “da adulti” che dovrebbero fare subito gli enti (prima che lo faccia l’incidente al posto loro):
IS-1, IS-2, IS-3 sembrano pochi. In realtà sono una trappola (utile): ti costringono a scegliere prima cosa consideri incidente “o riconosci e con quali prove.
E, in un Paese dove spesso il primo “SIEM” è la telefonata del fornitore (“eh, stanotte c’era qualcosa…”), questa tassonomia è un messaggio piuttosto chiaro: la cybersecurity non è più solo tecnologia, è disciplina organizzativa.
E adesso ha anche un vocabolario ufficiale.