Il Department of Homeland Security statunitense ha avviato una “evoluzione” significativa del sistema Electronic System for Travel Authorization (Esta) sostitutivo del visto per entrare in territorio Usa per i cittadini dei Paesi inclusi nel Visa Waiver Program, trasformandolo da strumento di pre-autorizzazione amministrativa a infrastruttura avanzata di raccolta e correlazione di dati personali.
Tale evoluzione, che trae origine dall’Ordine esecutivo del Presidente USA 14161 “Protecting the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats”, interessa quindi direttamente anche milioni di cittadini e residenti dell’Unione europea e solleva questioni giuridiche, istituzionali e di policy che richiedono un’attenzione coordinata a livello UE e nazionale.
Ecco le principali novità del nuovo Esta, la loro rilevanza ai fini del GDPR, il confronto con gli strumenti europei di controllo alle frontiere – in particolare l’ETIAS – e le possibili linee di risposta delle istituzioni e delle autorità di protezione dei dati.
Inoltre, un sistema ESTA più invasivo rischia di incidere negativamente sull’attrattività degli Stati Uniti per il turismo e il business travel, aumentando i costi informativi e decisionali per viaggiatori e imprese.
L’evoluzione dell’ESTA ridefinisce la natura del trattamento dei dati richiesti. Rispetto al sistema attuale, la discontinuità principale riguarda tre profili: obbligatorietà, estensione temporale e integrazione sistemica dei dati.
Dati finora facoltativi, come gli identificativi dei social media, diventano obbligatori e riferiti a un arco temporale definito (ultimi cinque anni).
A questi si aggiungono informazioni di contatto storiche, dati relazionali familiari, recapiti aziendali e un prospettabile rafforzamento dell’uso della biometria.
Il passaggio a un sistema esclusivamente mobile rafforza la capacità di verifica continua e di correlazione dei dati, trasformando l’ESTA in un sistema di valutazione preventiva del rischio basato su profili complessi.
Il nuovo assetto dell’ESTA rileva ai fini del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Ue, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, che disciplina l’applicazione extraterritoriale del Regolamento.
È essenziale chiarire che il GDPR non si applica sulla base della cittadinanza dell’interessato, ma sulla base della sua localizzazione territoriale e del nesso funzionale tra il trattamento e il territorio dell’Unione.
Nel caso dell’ESTA, la raccolta dei dati avviene quando l’interessato si trova ancora nel territorio UE e il trattamento è funzionale all’offerta di un servizio amministrativo rivolto direttamente a tali soggetti.
Inoltre, l’articolazione delle informazioni richieste – se finalizzata ad analisi comportamentali, correlazione di dati e decisioni con effetti giuridici rilevanti – rafforza la riconducibilità al monitoraggio del comportamento ai sensi del GDPR.
Se la medesima raccolta avvenisse esclusivamente dopo l’ingresso negli Stati Uniti, verrebbe meno il presupposto territoriale e il GDPR non troverebbe applicazione diretta, anche se l’interessato fosse cittadino europeo.
Questo elemento temporale e territoriale è centrale nella valutazione giuridica.
Nel dibattito pubblico, il nuovo ESTA viene talvolta paragonato all’ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).
È pertanto utile chiarire che cosa sia l’ETIAS e quali siano le differenze strutturali.
L’ETIAS è un sistema europeo di pre-autorizzazione per i cittadini di Paesi terzi esenti da visto che intendono entrare nello spazio Schengen (non del tutto coincidente con lo spazio UE e con lo SEE – Spazio economico europeo – in cui trova applicazione il GDPR).
Il suo obiettivo dichiarato è “il rilevamento dei rischi per la sicurezza o dei rischi legati alla migrazione irregolare o a epidemie posti dai visitatori esenti dal visto che viaggiano nello spazio Schengen” garantendo i diritti fondamentali e la privacy.
A differenza della prospettata evoluzione di ESTA, l’ETIAS è concepito fin dall’origine all’interno del quadro normativo UE, con limiti stringenti in materia di minimizzazione dei dati, proporzionalità, tempi di conservazione e controllo da parte delle autorità indipendenti.
Non prevede, in linea generale, la raccolta obbligatoria di social media, né un uso esteso e predittivo della biometria comparabile a quello che appare prospettabile con il nuovo ESTA.
Il confronto tra i due sistemi mostra dunque una divergenza non solo quantitativa, ma qualitativa, nel modo in cui la sicurezza viene bilanciata con la tutela dei diritti fondamentali.
Sul piano giuridico, le istituzioni europee e le autorità di protezione dei dati avrebbero titolo per affermare che il nuovo ESTA, per la parte che riguarda interessati presenti nell’Unione, rientra nell’ambito di applicazione del GDPR e solleva criticità in relazione ai principi di minimizzazione, proporzionalità, limitazione della finalità e trattamento di dati particolarmente sensibili.
Tuttavia, sul piano politico-istituzionale, è prevedibile un approccio prudente.
A causa anche del perdurante ritardo, fra l’altro, della nomina del nuovo Garante europeo (il mandato conferito quale EDPS a Wojciech Wiewiórowski è scaduto a fine 2024), è realpolitik attendersi (al massimo) eventuali interventi orientativi e non conflittuali: richiami ai principi, raccomandazioni generali, inviti alla trasparenza e alla cooperazione internazionale, piuttosto che prese di posizione frontali.
Peraltro, a livello nazionale, i Garanti potrebbero svolgere un ruolo di chiarimento e informazione, senza entrare in un confronto diretto con le autorità statunitensi.
Per le istituzioni Ue e nazionali, il nuovo ESTA rappresenta un banco di prova per la credibilità del modello europeo di protezione dei dati in un contesto geopolitico sensibile.
Una risposta efficace dovrebbe evitare sia l’inerzia sia lo scontro simbolico, puntando invece su una strategia coerente che riaffermi i principi del General Data Protection Regulation, promuova la trasparenza verso i cittadini e rafforzi il dialogo con i partner internazionali.
Per i cittadini europei, l’impatto concreto è duplice. Da un lato, cresce l’esposizione informativa richiesta come prerequisito per la mobilità internazionale. Dall’altro, aumenta l’opacità dei processi decisionali che incidono sulla possibilità di viaggiare.
In questo scenario, la consapevolezza e l’informazione diventano strumenti essenziali di tutela individuale.
L’evoluzione dell’ESTA segna il passaggio da un controllo amministrativo ex ante a un modello di sorveglianza preventiva ad alta intensità informativa.
Il confronto con l’ETIAS evidenzia una divergenza strutturale tra il modello statunitense e quello europeo.
Per l’Unione Europea, la sfida non è soltanto giuridica, ma strategica: difendere la coerenza del proprio sistema di tutela dei dati senza compromettere la cooperazione internazionale e la libertà di movimento dei cittadini.