L’articolo 30 del D.lgs. 138/2024 è uno degli strumenti più potenti – e forse più sottovalutati – dell’intero impianto NIS 2.
Impone alle organizzazioni essenziali e importanti di ricostruire, ogni anno, la struttura operativa dei propri servizi e di classificare le attività rilevanti secondo criteri stabiliti dall’Autorità.
Non è una formalità, ma un vero e proprio esercizio di comando, perché obbliga a capire cosa è davvero critico, cosa genera dipendenza sistemica, cosa può produrre un effetto domino e dove si annidano i veri punti deboli.
Il secondo capitolo della tetralogia esplora l’articolo 30 del decreto NIS come processo strategico di autoconoscenza organizzativa e mostra perché, senza l’attuazione di tale articolo, nessun sistema di sicurezza può dirsi credibile.
Ogni organizzazione è un organismo complesso che produce, eroga, coordina, gestisce, monitora, trasporta, assiste, trasmette, conserva, analizza.
Decine, talvolta centinaia di attività vengono svolte nello stesso contesto organizzativo, ma non tutte hanno lo stesso peso.
Infatti, non tutte sorreggono la stessa parte della struttura né, se compromesse, generano un impatto significativo.
Per questo motivo, l’articolo 30 del D.lgs. 138/2024 introduce uno degli obblighi più innovativi ed impegnativi: la mappatura annuale delle attività e dei servizi, e la loro classificazione secondo criteri definiti dall’ACN.
Non si tratta di elencare cosa fa l’azienda, ma di capire quali attività sostengono davvero la continuità operativa e in particolare quali:
Ecco una guida per comprendere profondamento questo processo.
Dal primo maggio al 30 giugno di ogni anno, tutti i soggetti essenziali ed importanti devono accedere al portale dell’ACN per:
È un obbligo che costringe a fermarsi, osservare e interrogarsi su quali:
È una radiografia che nessun audit esterno potrà mai sostituire, perché è un atto di consapevolezza interna.
Una delle intuizioni legislative più importanti è che non è l’azienda a decidere cosa è critico.
Le categorie di rilevanza nonché il processo, le modalità e i criteri per l’elencazione, la caratterizzazione e la categorizzazione delle attività e dei servizi sono stabilite dall’ACN.
Questo garantisce tre cose:
L’articolo 30, quindi, non chiede un’autodichiarazione, ma un vero e proprio esercizio analitico che deve allinearsi agli standard fissati dall’Autorità.
Per classificare correttamente le attività, bisogna comprendere l’articolo 25 del decreto, che introduce il concetto di “impatto significativo sulla fornitura dei servizi”.
L’impatto non va valutato solo sul piano economico ma deve essere considerato anche – e in molti casi soprattutto – per la sua capacità di causare una grave interruzione operativa dei servizi del soggetto interessato oppure per gli effetti che può produrre su altre persone fisiche o giuridiche, generando perdite materiali o immateriali di particolare rilievo.
L’articolo 30 è lo strumento operativo con cui si applicano, in concreto, le logiche dell’articolo 25.
Una volta presentata la mappatura annuale, l’Autorità ha:
Se l’Autorità non risponde entro i termini, scatta il silenzio-assenso. Questo meccanismo garantisce due dimensioni fondamentali:
È un equilibrio raro, che rende questo articolo uno degli strumenti più maturi dell’intera architettura NIS 2.
Una lettura attenta dell’art. 30 consente di cogliere la profondità della norma.
La classificazione annuale delle attività:
È quindi una forma di auto-addestramento strategico, un esercizio che serve davvero all’organizzazione che è resiliente solo se conosce sé stessa.
Abbiamo descritto come l’articolo 30 del decreto NIS non sia un peso amministrativo, ma un atto di consapevolezza operativa che assume la forma:
Dopo aver visto cosa proteggere (art. 24) e ora come riconoscere ciò che davvero conta (art. 30), nel prossimo capitolo della tetralogia analizzeremo la revisione periodica delle procedure e delle politiche, prevista dalla Determinazione ACN del 10 aprile 2025, e capiremo perché la sicurezza NIS 2 è un sistema vivo che deve essere continuamente aggiornato e ricontrollato.