Ad Agosto 2025 entrerà pienamente in vigore la Direttiva Europea RED (Radio Equipment Directive), nota come Direttiva 2014/53, il cui scopo è l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature Radio.
L’iter di questa Direttiva ha previsto una proroga arrivata ad agosto di quest’anno, per rendere applicabili anche i requsiti di cyber security.
Vediamo nel dettaglio la descrizione della normativa:
L’articolo d) impatta la cyber security intesa principalmente come resilienza di rete. La parte e) riguarda invece la Privacy degli utenti/consumatori, infine la f) riguarda la necessità di ridurre il rischio di frodi monetarie.
Nel seguito ci concentreremo sulla parte d) che è il requisito di cyber security per tutti gli “oggetti Radio digitali aventi connettività Internet”.
Come anticipato, nella introduzione, la Direttiva RED si applica a tutti i dispositivi Radio connessi via Internet.
Esempi di tali dispositivi sono oggetti appartenenti al settore Smart Home, oppure oggetti di tipo “indossabile”, Smart Toys, ma anche dispositivi di Rete generali e industriali.
In questo senso, possiamo parlare di legislazione “orizzontale”, ovvero di una norma che vuole imporre l’obbligo di cyber security non per singole aree o tipologie di prodotti, ma per situazioni molto più generali.
Non rientrano nell’ambito di cyber security RED i seguenti prodotti, in quanto già normati da altre regolamentazioni (Allegato 1 della Direttiva):
Per gli altri prodotti, invece, si deve applicare la direttiva.
Per poter realizzare questo obiettivo, si è reso necessario individuare ed approvare un serie di standard (cosiddetti “Armonizzati”) cui fare riferimento per i dettagli tecnici.
Uno Standard “armonizzato” significa uno standard europeo adottato sulla base di una richiesta fatta dalla Commissione UE per l’applicazione di una legislazione di armonizzazione dell’Unione europea.
Nel caso della Direttiva RED, gli standard armonizzati che sono stai approvati sono i seguenti:
Il primo standard di questa famiglia ha il titolo di “Common security requirements for radio equipment – Part 1: Internet connected radio equipment”.
Lo standard EN 18031-1 divide i requisiti in macro-aree, la seguente lista rappresenta un riassunto delle principali aree di intervento, insieme ad una breve descrizione:
In sintesi, le problematiche di cyber security interessate da questa direttiva sono:
Lo standard sopra citato definisce con gli allegati una mappatura verso quelli che sono altri due standard molto importanti nel mondo OT/IoT, vale a dire IEC 62443 e ETSI 303-645.
La serie di standard ISA / IEC 62443, sviluppata dal comitato ISA99 e adottata dalla commissione elettrotecnica internazionale (IEC), fornisce un quadro flessibile per affrontare e mitigare le vulnerabilità di sicurezza attuali e future nei sistemi di automazione e controllo industriali (ICS) e in molti altri ambiti come prodotti di tipo OT, Smart building, settore Energy e Medical devices.
Il documento ETSI 303-645 (Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements) stabilisce i requisiti di base per tutto il mondo IoT.
Questa mappatura aiuta le aziende che già applicavano questi due specifici standard ad individuare correttamente il gap rispetto alla Direttiva RED.
La compliance che li riguarda comunque non presuppone automaticamente la Compliance Direttiva RED.
Per la Compliance alla Direttiva RED, si rende necessario procedere innanzitutto con la valutazione dei rischi, partendo da una Gap Analysis.
Ecco una breve Linea-guida per muovere i primi passi di Compliance:
In caso di compliance completa allo standard EN 18031-1, si può procedere con il cosiddetto IPC (Internal Production Control) che significa che il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le apparecchiature radio interessate soddisfano i requisiti essenziali di cui all’articolo 3.
Le norme EN 18031-1, -2 e -3 contengono clausole che possono invalidare la presunzione di conformità per determinati prodotti. Se il dispositivo rientra in queste restrizioni, è necessario coinvolgere un organismo notificato, anche se si applica la maggior parte della norma, altrimenti è possibile applicare sempre il Controllo interno della produzione (Ipc).
Per EN18031-1, questa clausola riguarda il caso in cui “all’utente è consentito non impostare e utilizzare alcuna password“.
La Direttiva RED è stata attuata in Italia tramite d.lgs. num. 128 del 2016 che definisce anche le sanzioni applicabili per non conformità ai requisiti essenziali.
Un aspetto da non trascurare è la relazione tra la Direttiva RED ed altre norme UE che sono state approvate di recente e/o arriveranno nei prossimi anni.
Per esempio, il Cyber Resilience Act (CRA) è fortemente sovrapposto a questa direttiva, per cui quando sarà entrato pienamente applicabile (fine 2027) la compliance al CRA includerà anche la direttiva RED.