Videosorveglianza, un equilibrio instabile: sul caso Imola, la lezione del Garante Privacy
意大利隐私保护机构对Imola市视频监控系统提出要求,强调需明确监控目的、法律依据及信息公示。系统不得泛化用途,需聚焦核心功能并确保透明合规。 2025-7-31 09:1:49 Author: www.cybersecurity360.it(查看原文) 阅读量:17 收藏

Definire con precisione le diverse finalità del trattamento dei sistemi di videosorveglianza urbana è fondamentale per creare informative chiare e modelli gestionali corretti.

Ma questo percorso può essere perfezionato solo con una progettazione strategica preliminare in grado di definire con precisione il perimetro operativo delle nuove tecnologie.

Sul caso della videosorveglianza a Imola è intervenuto il Garante Privacy. Ecco cosa afferma il provvedimento.

Videosorveglianza a Imola: il provvedimento del Garante Privacy

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sul sistema di videosorveglianza del Nuovo Circondario Imolese, adottato il 18 luglio 2025 a seguito di un reclamo individuale, apre un fronte di riflessione concreta sul rapporto tra enti locali, strumenti di videosorveglianza urbana e compliance normativa.

Senza arrivare a misure sanzionatorie, l’Autorità ha comunque ritenuto necessario rivolgere un formale avviso prudente, che in realtà suona come un messaggio molto chiaro.

I sistemi comunali di videosorveglianza devono fondarsi su basi giuridiche solide, finalità ben delimitate e informative puntuali.

La vicenda prende le mosse da una richiesta di accesso avanzata da un cittadino, rimasta inizialmente priva di riscontro.

L’istruttoria ha poi accertato che l’ente, già destinatario di un precedente provvedimento, aveva effettivamente intrapreso un percorso di adeguamento, completando l’aggiornamento delle informative di primo e secondo livello, il perfezionamento della DPIA e la regolamentazione dell’uso dei diversi dispositivi in dotazione alla polizia locale. Tuttavia, ciò non è bastato a rassicurare del tutto l’Autorità.

Nel mirino, questa volta, non c’è tanto la carenza documentale quanto il profilo strategico delle finalità dichiarate. L’ente ha ricondotto l’uso dei sistemi a un ampio spettro di finalità: sicurezza urbana, stradale, ambientale, tutela del patrimonio, protezione civile, sanità pubblica, persino ordine pubblico.

Ma il Garante è netto. La videosorveglianza comunale non può diventare un contenitore generalista.

I Comuni e il principio di accountability

Al contrario, i Comuni devono dichiarare e perseguire finalità omogenee, limitate e supportate da una base normativa esplicita.

Nel caso dei sistemi di lettura targhe (LPR), l’Autorità chiarisce che, senza una specifica previsione all’interno di un Patto per la sicurezza urbana, sottoscritto tra Comune e Prefettura, non è possibile utilizzare tali dispositivi per il contrasto alla criminalità diffusa e predatoria.

Ciò vale anche in presenza di un Patto generale, se lo stesso non menziona esplicitamente i varchi LPR come strumenti operativi. In mancanza di tale cornice, l’unica funzione compatibile resta quella di supporto all’accertamento delle violazioni previste dal Codice della strada.

Un altro passaggio significativo riguarda l’informativa di primo livello, che deve riportare in modo chiaro e sintetico le finalità reali del trattamento.

La cartellonistica non può più essere generica o redatta per precauzione. Deve riflettere fedelmente la funzione che il dispositivo svolge, compresi elementi spesso sottovalutati come la durata della conservazione, la possibilità di trasmissione a terzi, o la differenziazione tra sorveglianza in tempo reale e
sistemi di registrazione.

Alla luce di quanto sopra, il principio di accountability assume un valore anche semplificativo.

In uno scenario normativo ancora privo di linee guida centralizzate aggiornate (si pensi che l’ultimo provvedimento generale in materia risale al 2010), l’unico modo efficace per prevenire contenziosi o rilievi è adottare una strategia essenziale e ben documentata.

Ciò significa rinunciare a stratificazioni di finalità non necessarie, ridurre al minimo il perimetro operativo dei sistemi e concentrarsi su quanto realmente indispensabile per la missione istituzionale dell’ente.

La videosorveglianza pubblica richiede rigore, metodo e trasparenza

Più si allarga lo spettro delle funzioni dichiarate, più aumenta il rischio di incoerenza tra base giuridica, strumenti utilizzati e informative.

In questo contesto, dichiarare meno non è sintomo di debolezza, ma di piena consapevolezza regolatoria. E soprattutto non compromette l’utilizzabilità giudiziaria delle immagini in caso di eventi penalmente rilevanti.

In sintesi, il caso Imola rafforza un messaggio già emerso in altri recenti provvedimenti. La videosorveglianza pubblica è un ambito ad alta densità normativa, che richiede rigore metodologico e progettualità trasparente.

La scorciatoia migliore, per i Comuni, non è ampliare a dismisura le finalità, ma progettare architetture normative semplici, solide e sostenibili.

Solo così si può evitare che lo strumento di controllo si trasformi, per l’ente, in un fattore di rischio.


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